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Per notizie e info: contattate direttamente l'ufficio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

UFFICIO TRIBUTI

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L'ANNO 2007

Tra le novità del 2007 riguardati l'I.C.I. sono che si "ritorna" ai vecchi modelli ministeriali per la dichiarazione di variazioni intervenute nel 2006 ed il versanento della prima rata entro il 16 giugno, anziche' entro il 30 e della seconda rata entro il 16 dicembre, anziche' entro il 20.

 

VERSAMENTI:

  • conto corrente postale n. 50465673 intestato a COMUNE DI VIU'_SERVIZIO TESORERIA I.C.I.;
    • L’imposta deve essere versata per l’anno in corso in due rate:

      LA PRIMA RATA ENTRO IL 16 GIUGNO, pari al 50% dell’imposta dovuta, per l’intero anno, calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente;

      LA SECONDA RATA DAL 1° AL 16 DICEMBRE, a saldo dell’imposta dovuta, per l’intero anno, calcolata sulla base delle aliquote fissate per l’anno corrente, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

E’ consentito il pagamento dell’imposta in unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata.
Il pagamento deve essere effettuato, complessivamente per tutti gli immobili posseduti nel Comune, utilizzando gli appositi modelli di versamento.
Se gli immobili si trovano in comuni diversi, devono essere effettuati versamenti distinti ai comuni interessati.

OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione ICI deve essere presentata, a norma della proposta regolamentare del Regolamento Comunale I.C.I. vigente, quando si verifica l'acquisizione del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso, di enfiteusi, di superficie, di abitazione ovvero la locazione finanziaria dei seguenti immobili: fabbricati, terreni agricoli o aree edificabili.

La dichiarazione ICI, inoltre, deve essere presentata anche quando, successivamente all’acquisizione dei sopra citati diritti reali, si verificano circostanze che determinano un differente valore catastale degli immobili posseduti, quali ad es.:
- per i fabbricati, variazione di rendita catastale e/o consistenza, perdita della caratteristica di ruralità, avvero mutamento della caratteristica da fabbricato ad area edificabile per demolizione del fabbricato;
- per i terreni agricoli, mutamento della natura da terreno agricolo ad area fabbricabile;
- per le aree edificabili, variazione del valore, mutamento della natura da area fabbricabile a terreno agricolo, mutamento della caratteristica da area fabbricabile a fabbricato per avvenuta costruzione;

La dichiarazione non deve essere presentata per:
- gli immobili comunque esenti o esclusi dall’ICI;
- i fabbricati per i quali l’unica variazione è rappresentata dall’attribuzione o dal cambiamento della rendita catastale che non dipende da modificazioni strutturali;
- i terreni agricoli per i quali l’unica variazione è rappresentata dal cambiamento del reddito dominicale;
- gli immobili (fabbricati, terreni agricoli ed aree edificabili) indicati nelle denuncie di successioni mortis cause presentate agli Uffici delle entrate a seguito di successioni apertesi a partire dalla data del 25 ottobre 2001

Inoltre non costituiscono causa di variazione e quindi non determinano l’obbligo di presentazione della dichiarazione:
- l’assoggettamento dell’immobile ad aliquota o aliquote diverse rispetto a quelle applicate per il periodo d’imposta precedente;
- l’applicazione, per l’abitazione principale, della detrazione nella misura annua superiore ad € 154,94, oppure della riduzione dell’imposta fino alla metà, a seguito dell’apposita deliberazione adottata dal Comune;
- l’applicazione della detrazione o riduzione d’imposta per gli alloggi regolarmente assegnati in locazione dagli IACP;
- l’aumento, rispetto al 1996, del 5% del valore catastale dei fabbricati e del 25% di quello dei terreni agricoli;
- l’aumento del valore contabile, per effetto dell’aggiornamento dei coefficienti di attualizzazione dei fabbricati interamente posseduti da imprese, distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e sforniti di rendita catastale.


CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

La dichiarazione deve essere presentata da chi ha acquisito, nel periodo d’imposta considerato, la proprietà, il diritto di usufrutto, il diritto di uso, il diritto di enfiteusi, il diritto di superficie, il diritto di abitazione ovvero contratto la locazione finanziaria degli immobili oggetto della dichiarazione; per le parti comuni dell’edificio indicate nell’art. 1117, n. 2 del codice civile accatastate in via autonoma (o di cui è stato chiesto l’accatastamento in via autonoma), la dichiarazione deve essere presentata dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condòmini.
Nel caso che più persone abbiano acquisito i suddetti diritti reali sugli immobili oggetto della comunicazione ciascun contitolare è tenuto a comunicare la quota di possesso ad esso spettante.


TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione deve essere presentata entro i termini e sui modelli di cui all’art. 10 comma 4, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m. e i., direttamente all’Ufficio ICI di questo Comune ovvero mediante consegna all’impiegato addetto al protocollo di questo Comune, che ne rilascia ricevuta oppure mediante spedizione a mezzo il servizio postale in plico raccomandato senza ricevuta di ritorno.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TRIBUTI
(BORGNINO Riccardo)

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Aliquote e detrazioni ICI
(Sino al 2001 la detrazione è espressa in Lire)

Anno

Aliquota Ordinaria

Aliquota per abitazione principale

Detrazione per abitazione principale
1996
5,5
5,5
200.000
1997
5,5
5,5
300.000
2000
6,5
6,5
300.000
2001
6,5
6,5
300.000
2002
6,5
6,5
300.000
2003
6,5
6,25
154,94
2004
6,5
6,25
154,94
2005
6,5
6,25
154,94
2006
6,5
6,25
154,94
2007
6,5
6,25
154,94

(fonte www.ancicnc.it)

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REGOLAMENTO I.C.I.

 

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