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Per notizie e info: contattate direttamente l'ufficio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

UFFICIO TRIBUTI

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L'ANNO 2009

 

Vengono confermate due novità riguardanti l'I.C.I.,già introdotte nel 2008, che sono che non esiste piu' l'obbligo della comunicazione di variazioni intervenute nel 2008 e

l'esenzione del versamento per la prima casa.

 

VERSAMENTI:

  • conto corrente postale n. 50465673 intestato a COMUNE DI VIU'_SERVIZIO TESORERIA I.C.I.;
    • L’imposta deve essere versata per l’anno in corso in due rate:

      LA PRIMA RATA ENTRO IL 16 GIUGNO, pari al 50% dell’imposta dovuta, per l’intero anno, calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente;

      LA SECONDA RATA DAL 1° AL 16 DICEMBRE, a saldo dell’imposta dovuta, per l’intero anno, calcolata sulla base delle aliquote fissate per l’anno corrente, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

E’ consentito il pagamento dell’imposta in unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata.
Il pagamento deve essere effettuato, complessivamente per tutti gli immobili posseduti nel Comune, utilizzando gli appositi modelli di versamento.
Se gli immobili si trovano in comuni diversi, devono essere effettuati versamenti distinti ai comuni interessati.

 

Aliquote e detrazioni ICI
(Sino al 2001 la detrazione è espressa in Lire)

Anno

Aliquota Ordinaria

Aliquota per abitazione principale

Detrazione per abitazione principale
1996
5,5
5,5
200.000
1997
5,5
5,5
300.000
2000
6,5
6,5
300.000
2001
6,5
6,5
300.000
2002
6,5
6,5
300.000
2003
6,5
6,25
154,94
2004
6,5
6,25
154,94
2005
6,5
6,25
154,94
2006
6,5
6,25
154,94
2007
6,5
6,25
154,94
2008
6,5
6,25
154,94
2009
6,5
6,25
154,94

(fonte www.ancicnc.it)


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ESENZIONE I.C.I. PRIMA CASA

A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 504, e successive modificazioni, nonchè quelle ad esse assimilate dal Comune con regolamento vigente, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n° 504 del 1992.

L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n° 504 del 1992 e successive modificazioni.

 

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REGOLAMENTO I.C.I.

 

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