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UFFICIO TRIBUTI
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L'ANNO 2009
Vengono confermate due novità riguardanti l'I.C.I.,già introdotte nel 2008, che sono che non esiste piu' l'obbligo della comunicazione di variazioni intervenute nel 2008 e l'esenzione del versamento per la prima casa.
E’ consentito il pagamento dell’imposta in unica soluzione,
entro il termine di scadenza della prima rata.
Aliquote
e detrazioni ICI
A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 504, e successive modificazioni, nonchè quelle ad esse assimilate dal Comune con regolamento vigente, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n° 504 del 1992. L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n° 504 del 1992 e successive modificazioni.
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